LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI

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Domenico Rief di Dott. Domenico Rief, LL.M. 
Servizio Europa, Camera di Lavoro del Tirolo

Domanda: La libera circolazione dei lavoratori è una delle libertà fondamentali del mercato unico interno. Che cosa significa concretamente per i lavoratori?

La libera circolazione dei lavoratori consente a ogni cittadino dell’Unione europea di lavorare in un altro Stato membro senza  subire limitazioni e discriminazioni. E’ quindi possibile recarsi in un altro Paese dell’UE e soggiornarvi per un certo periodo di tempo allo scopo di trovare un’occupazione, così come è possibile rimanervi dopo la conclusione del rapporto di lavoro purché ricorrano determinate condizioni.

Le stesse regole valgono per i familiari della lavoratrice/del lavoratore che soggiornano nello Stato membro ospitante e possono svolgervi un’attività lavorativa anche se sono cittadini di uno Stato terzo.

Infine, i cittadini comunitari non possono subire discriminazioni nel mondo del lavoro e devono essere soggetti alle stesse condizioni di lavoro previste per la popolazione locale.

Domanda: I periodi assicurativi in un’altra regione confinante vengono riconosciuti?

Per garantire la libera circolazione dei lavoratori è necessario che la singola lavoratrice/il singolo lavoratore non subisca penalizzazioni dal punto di vista previdenziale per aver lavorato in diversi Stati membri. Così l’Unione Europea ha sancito già in uno dei suoi primi regolamenti che i periodi assicurativi vengano reciprocamente riconosciuti ai fini del trattamento pensionistico o di disoccupazione. Ciò permette di evitare che alla fine della propria carriera lavorativa il soggetto si ritrovi senza pensione statale non avendo maturato in nessuno degli Stati membri un periodo assicurativo sufficiente per acquisirne il diritto. I periodi assicurativi devono essere reciprocamente riconosciuti e già dopo un anno di lavoro prestato in uno degli Stati membri quest’ultimo è tenuto a corrispondere la relativa quota di pensione.

Cosa intende l’Unione Europea con il concetto di protezione dalla discriminazione?

Oltre al divieto di discriminazione in base alla cittadinanza è vietata a livello comunitario qualsiasi forma di discriminazione sul lavoro che sia fondata sull’origine etnica, la razza, il sesso, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. 

Di conseguenza, nei casi in cui ad esempio la candidatura ad un impiego sia respinta per motivi di età o si verifichi l’esclusione dall’aggiornamento professionale interno di una/un dipendente per motivi legati all’orientamento sessuale è possibile richiedere un risarcimento il cui importo viene comunque fissato dai singoli Stati membri. In caso di licenziamento per i motivi anzidetti deve essere garantita la possibilità di impugnazione in via giudiziale al fine di ottenere la riassunzione. Per tali procedimenti giudiziari il diritto comunitario prevede l’inversione dell’onere della prova per agevolare al soggetto interessato la dimostrazione dell’avvenuta discriminazione. La/Il ricorrente deve quindi soltanto fornire elementi a sostegno della presunta discriminazione, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare che il licenziamento non aveva carattere discriminatorio essendo dovuto ad altro giustificato motivo.

Links:

Links in merito a tematiche attinenti:

AK Tirol: www.ak-tirol.com

Informazioni su come vivere e lavorare in un altro stato membro dell’UE e offerte di lavoro in Europa: www.eures.eu

Informazioni per pendolari tra Alto Adige, Tirolo e Grigione: www.eures-transtirolia.eu

Informazioni sui diritti della previdenza sociale nell’UE: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=26&langId=de

Informazioni sui diritti di liebertà dei cittadini del’Ue: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=de&catId=457

Informazioni sull’invio all’interno dell’UE/EK: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=471&langId=de

Informazioni sui sistemi sociali in Europa: www.missoc.org

 

Contatto: Dott. Domenico Rief LL.M.
Servizio Europa
Camera di lavoro del Tirolo
Maximilianstraße 7, A-6010 Innsbruck
Tel.: +43/512/5340-1455, Fax: +43/512/5340-1459
domenico.rief@ak-tirol.comwww.ak-tirol.com

Curriculum vitae Domenico Rief

CURRICULUM VITAE DOMENICO RIEF

  • Nato nel 1974 a Innsbruck in Austria; abita a Hall in Tirolo
  • Studio universitario di giurisprudenza a Innsbruck e Alcalá de Henares (E)
  • Mag. iur. e promozione all’Università di Innsbruck
  • Master of Laws, LL.M. in diritto europeo al Centro per la ricerca e formazione a Schloss Hofen, Lochau (corso post-graduale, parallelo alla professione)
  • 2001 – 2005: posizioni diversi nella camera di lavoro del Tirolo (referendario per il diritto al lavoro, direttore ad interimdella filiale Wattens, stagista all’Ufficio della camera al lavoro federale a Brusseles)
  • 2005 – 2007: incarico di relatore nel nome dell’Accademia Europea di Vienna  (la UE vista dalla prospettiva dei lavoratori)
  • 2009 – 2010: docente esterno alla Università Pedagogica di Innsbruck per le tematiche “lavorare e studiare nella UE” e L’Unione Europea – L’Accordo di Lissabon”
  • a partire dal 2005: Dirigente del Servizio Europa nella ripartizione politico-economica della Camera di lavoro del Tirolo
  • a partire dal 2009 docente esterno presso il Management Center Innsbruck (FH) per le tematiche “International Social and Labour Law” e per “European Labour Law”
  • Autore di diversi pubblicazioni di settore in merito al diritto di lavoro europeo e sociale nonchè a riguardo della politica economica dell’UE
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